Condanna della Cassazione – sentenza n. 25805/201 – contro l’incatenamento degli animali. Condanna in via definitiva del proprietario di un circo per il reato ex art. 727, 2° comma, c.p.
È reato tenere gli animali in catene. La Cassazione, con la sentenza n. 25805/201, ha condannato in via definitiva il proprietario di un circo per il reato ex art. 727, 2° comma, c.p. a risarcire la Lega Antivivisezione (Lav), costituitasi parte civile a difesa di due elefanti detenuti e legati con catene così corte da limitare ogni movimento.
Sia la tesi del circense, che sosteneva che la situazione di disagio per gli animali era del tutto “temporanea e contingente, ” così come le precisazioni della stessa veterinaria sul fatto “che la struttura era pienamente regolare e che in ogni caso non vi era prova dell’effettivo superamento della soglia di sopportabilità,” sono state vane.
Infatti i Giudici non hanno avuto nessun dubbio e si sono pronunciati in accordo con quanto già deciso dai giudici di merito, cioè che il proprietario della struttura non aveva tenuto in minimo conto le esigenze dei due animali.
La condizione degli animali
Tutto ciò è ancor più evidente se si considera la condizione in cui e gli elefanti erano stati trovati, che non era né “passeggera e contingente, né dettata dalla necessità di operare per la pulizia e la cura degli animali”, come dichiarato nell’immediatezza dei fatti dagli stessi responsabili del circo, “convinti di poter mantenere gli animali legati con catene corte che ne impedivano i movimenti per l’orario notturno”.
Nemmeno la testimonianza della veterinaria del circo, che si era limitata a asserire come la struttura circense fosse regolare da un punto di vista meramente burocratico e amministrativo, è valsa a scagionare l’uomo.
L’art. 727, secondo comma, c.p.
Perciò, a fronte delle motivazioni addotte dalla difesa, apparse non convincenti, non ci sono stati dubbi sulla sofferenza degli animali e l’art. 727, secondo comma, c.p., infatti “punisce la condotta di chi detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, avuto riguardo, per le specie più note (quali, ad esempio, gli animali domestici), al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali.”
La disposizione inoltre “non si riferisce a situazioni contingenti che provochino un temporaneo disagio dell’animale, in considerazione della sua formulazione letterale, che fa riferimento al duplice requisito delle condizioni di detenzione dell’animale e della produzione di gravi sofferenze”.
Il proprietario, vista la condanna confermata, è dunque stato condannato a pagare 1000 euro in favore della Cassa ammende e 3000 euro alla Lav, oltre accessori di legge.
Avvocato Grazia Scarola.